Art. 6
Requisiti generali
In vigore dal 14 giu 2022
Requisiti generali
1. Ai fini dell’articolo 325 sexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano, per il portafoglio di una determinata unità di negoziazione, il coefficiente di correlazione di Spearman di cui all’ del presente regolamento e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov di cui all’ del presente regolamento e, sulla base dei risultati di tali calcoli, applicano i criteri di cui all’ del presente regolamento. Se, in base a tali criteri, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione non sono sufficientemente prossime, gli enti sono soggetti alle conseguenze di cui all’ del presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono allineare il preciso momento (snapshot time) per cui calcolano le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione a quello per cui calcolano le variazioni ipotetiche di tale valore.
Storico versioni
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