Art. 7

Calcolo del coefficiente di correlazione di Spearman

In vigore dal 14 giu 2022
Calcolo del coefficiente di correlazione di Spearman 1.   Gli enti calcolano il coefficiente di correlazione di Spearman di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento procedendo nell’ordine seguente: a) determinano le serie temporali di osservazioni delle variazioni ipotetiche e teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione per gli ultimi 250 giorni lavorativi; b) sulla base delle serie temporali delle variazioni ipotetiche e teoriche di cui alla lettera a), gli enti producono le corrispondenti serie temporali di ranghi conformemente al paragrafo 2, considerando le serie temporali delle variazioni ipotetiche e teoriche come le serie temporali di partenza; c) calcolano il coefficiente di correlazione di Spearman conformemente alla formula seguente: dove: R HPL = la serie temporale di ranghi prodotta a partire dalla serie temporale delle variazioni ipotetiche di cui alla lettera b); R RTPL = la serie temporale di ranghi prodotta a partire dalla serie temporale delle variazioni teoriche di cui alla lettera b); = la deviazione standard della serie temporale di ranghi RHPL calcolata conformemente al paragrafo 3, lettera a); = la deviazione standard della serie temporale di ranghi RRTPL calcolata conformemente al paragrafo 3, lettera b); cov (RHPL , RRTPL ) = la covarianza calcolata conformemente al paragrafo 3, lettera c), tra le serie temporali di ranghi RHPL e RRTPL . 2.   Gli enti producono le serie temporali di ranghi di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla base di una serie temporale di partenza procedendo nell’ordine seguente: a) per ciascuna osservazione nella serie temporale di partenza, gli enti contano il numero di osservazioni con un valore inferiore rispetto all’osservazione in questione in tale serie temporale; b) gli enti contrassegnano ciascuna osservazione con il numero risultante dal calcolo di cui alla lettera a) aumentato di uno; c) se, a seguito dell’attribuzione del contrassegno di cui alla lettera b), due o più osservazioni sono contrassegnate con lo stesso numero, gli enti aumentano ulteriormente i numeri di tali contrassegni con la seguente frazione: dove N è pari alla quantità di contrassegni con lo stesso numero; d) gli enti considerano come serie temporale di ranghi la serie temporale dei contrassegni ottenuta conformemente alle lettere b) e c). 3.   Gli enti calcolano la deviazione standard della serie temporale di ranghi RHPL secondo la formula di cui alla lettera a), la deviazione standard della serie temporale di ranghi RRTPL secondo la formula di cui alla lettera b) e la covarianza tra tali serie temporali secondo la formula di cui alla lettera c), come indicato di seguito: a) ; b) ; c) ; dove: i = l’indice che rappresenta l’osservazione nelle serie temporali di ranghi; = l’osservazione «i-esima» della serie temporale di ranghi R HPL ; = la media della serie temporale di ranghi RHPL ; = l’osservazione «i-esima» della serie temporale di ranghi RRTPL ; = la media della serie temporale di ranghi RRTPL .
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Art. 7 Regolamento (UE) 2022/2059 — Calcolo del coefficiente di correlazione di Spearman | Portale Normativo