Art. 5

Obblighi in materia di documentazione

In vigore dal 14 giu 2022
Obblighi in materia di documentazione Gli enti dispongono di politiche e procedure che stabiliscono le modalità di calcolo delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio di un’unità di negoziazione o del valore di un portafoglio conformemente agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento. Tali politiche e procedure contengono tutti gli elementi seguenti: a) nel descrivere le modalità di calcolo delle variazioni reali del valore del portafoglio in questione, una presentazione delle differenze tra le variazioni dei valori del portafoglio alla chiusura prodotte dal processo di valutazione alla chiusura e le variazioni reali del valore del portafoglio in questione; b) i diritti, le commissioni e le modalità di applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; c) un elenco di tutti gli aggiustamenti, specificando per ciascun aggiustamento tutti i seguenti elementi: i) la descrizione e lo scopo dell’aggiustamento; ii) la metodologia e il processo utilizzati per il calcolo dell’aggiustamento; iii) la frequenza del calcolo dell’aggiustamento e, se la frequenza è meno che giornaliera, la motivazione di tale frequenza; iv) se l’aggiustamento è sensibile al rischio di mercato; v) gli insiemi di posizioni sui quali è calcolato l’aggiustamento e i motivi per cui il calcolo è effettuato su tali insiemi; vi) se e in che modo il rischio derivante dalle variazioni dell’aggiustamento è coperto attivamente e quale unità o quali unità di negoziazione sono responsabili di tale copertura; vii) se e in che modo l’aggiustamento è preso in considerazione nelle variazioni reali del valore del portafoglio in questione ai fini dei test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dei test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, del medesimo regolamento; viii) se e in che modo l’aggiustamento è preso in considerazione nelle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio in questione ai fini degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e una presentazione delle modalità di calcolo della variazione dell’aggiustamento nell’ipotesi di posizioni immutate nel portafoglio.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2022/2059 — Obblighi in materia di documentazione | Portale Normativo