Art. 12

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 30 mag 2022
Designazione delle autorità competenti 1.   L’autorità competente per una società di investimento che gestisce un MTF DLT o un TSS DLT è l’autorità competente designata dallo Stato membro individuata a norma dell’, paragrafo 1, punto 55, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2014/65/UE. 2.   L’autorità competente per un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT o un TSS DLT è l’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è situata la sede registrata del gestore di mercato che gestisce l’MTF DLT o il TSS DLT o, se in base alla legislazione di tale Stato membro il gestore di mercato non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sede principale del gestore di mercato che gestisce l’MTF DLT o il TSS DLT. 3.   L’autorità competente per un CSD che gestisce un DLT SS o un DLT TSS è l’autorità competente designata dallo Stato membro stabilita a norma dell’, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) n. 909/2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:858:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Regolamento (UE) 2022/858 — Designazione delle autorità competenti | Portale Normativo