Art. 12
Designazione delle autorità competenti
In vigore dal 30 mag 2022
Designazione delle autorità competenti
1. L’autorità competente per una società di investimento che gestisce un MTF DLT o un TSS DLT è l’autorità competente designata dallo Stato membro individuata a norma dell’, paragrafo 1, punto 55, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2014/65/UE.
2. L’autorità competente per un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT o un TSS DLT è l’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è situata la sede registrata del gestore di mercato che gestisce l’MTF DLT o il TSS DLT o, se in base alla legislazione di tale Stato membro il gestore di mercato non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sede principale del gestore di mercato che gestisce l’MTF DLT o il TSS DLT.
3. L’autorità competente per un CSD che gestisce un DLT SS o un DLT TSS è l’autorità competente designata dallo Stato membro stabilita a norma dell’, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) n. 909/2014.
Storico versioni
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