Art. 12 · Designazione delle autorità competenti

Art. 12

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 30 mag 2022
Designazione delle autorità competenti 1.   L’autorità competente per una società di investimento che gestisce un MTF DLT o un TSS DLT è l’autorità competente designata dallo Stato membro individuata a norma dell’, paragrafo 1, punto 55, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2014/65/UE. 2.   L’autorità competente per un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT o un TSS DLT è l’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è situata la sede registrata del gestore di mercato che gestisce l’MTF DLT o il TSS DLT o, se in base alla legislazione di tale Stato membro il gestore di mercato non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sede principale del gestore di mercato che gestisce l’MTF DLT o il TSS DLT. 3.   L’autorità competente per un CSD che gestisce un DLT SS o un DLT TSS è l’autorità competente designata dallo Stato membro stabilita a norma dell’, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) n. 909/2014.
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