Art. 10

Autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT

In vigore dal 30 mag 2022
Autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT 1.   Una persona giuridica autorizzata in qualità di impresa di investimento, autorizzata a gestire un mercato regolamentato, a norma della direttiva 2014/65/UE o autorizzata in qualità di CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 può chiedere un’autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi del presente regolamento. 2.   Qualora una persona giuridica chieda l’autorizzazione in qualità di impresa di investimento o l’autorizzazione a gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE, o in qualità di CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 e, contemporaneamente, presenti una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo al solo scopo di gestire un TSS DLT, l’autorità competente non valuta se il richiedente soddisfa i requisiti della direttiva 2014/65/UE o quelli del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione e gli è concessa conformemente all’ del presente regolamento. 3.   Qualora una persona giuridica, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo, chieda contemporaneamente un’autorizzazione in qualità di impresa di investimento o un’autorizzazione a gestire un mercato regolamentato o un’autorizzazione in qualità di CSD, e un’autorizzazione specifica, essa presenta nella sua domanda le informazioni richieste a norma dell’ della direttiva 2014/65/UE o dell’ del regolamento (UE) n. 909/2014, rispettivamente, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare la conformità ai requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione a norma dell’ del presente regolamento. 4.   Una domanda di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT a norma del presente regolamento contiene le informazioni seguenti: a) il piano aziendale del richiedente, le regole del TSS DLT e la disciplina giuridica di cui all’, paragrafo 1, nonché le informazioni riguardanti il funzionamento, i servizi e le attività del TSS DLT di cui all’, paragrafo 3; b) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata di cui all’, paragrafo 2; c) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all’, paragrafo 4; d) prove che attestino che il richiedente dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti per far fronte alle proprie passività e compensare i clienti, come indicato all’, paragrafo 6; e) se del caso, una descrizione delle modalità di custodia degli strumenti finanziari DLT per i clienti di cui all’, paragrafo 5; f) una descrizione dei dispositivi volti a garantire la tutela degli investitori e una descrizione dei meccanismi di gestione dei reclami e dei ricorsi dei clienti, di cui all’, paragrafo 6, secondo comma; g) la strategia di transizione del richiedente; e h) le esenzioni per le quali il richiedente ha presentato domanda a norma dell’, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità mediante le quali intende soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni. 5.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il richiedente che intende gestire un TSS DLT in qualità di impresa di investimento o di gestore del mercato presenta le informazioni sulle modalità con cui intende conformarsi ai requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 909/2014 di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare il rispetto dei requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione a norma del suddetto articolo. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il richiedente che intende gestire un TSS DLT in qualità di CSD presenta le informazioni su come intende conformarsi ai requisiti applicabili della direttiva 2014/65/UE di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare il rispetto dei requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione a norma del suddetto articolo. 6.   Entro il 23 marzo 2023, l’ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini del paragrafo 4. 7.   Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT, l’autorità competente valuta se la domanda è completa. Se è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti o le informazioni supplementari. Quando considera che la domanda sia completa, l’autorità competente ne informa il richiedente. Non appena considera che la domanda sia completa, l’autorità competente dello Stato membro d’origine invia una copia della domanda: a) all’ESMA; e b) alle autorità rilevanti di cui all’ del regolamento (UE) n. 909/2014. 8.   Se necessario per promuovere la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni, o se necessario per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, l’ESMA fornisce all’autorità competente un parere non vincolante sulle esenzioni chieste o sull’adeguatezza del tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata ai fini del presente regolamento, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una copia della domanda. Prima di emettere un parere non vincolante, l’ESMA consulta le autorità competenti degli altri Stati membri e tiene le loro opinioni nella massima considerazione nell’emissione del parere. Se l’ESMA emette un parere non vincolante, l’autorità competente tiene debitamente conto di tale parere e, su richiesta dell’ESMA, fornisce a quest’ultima una dichiarazione in merito a eventuali scostamenti significativi da tale parere. Il parere dell’ESMA e la dichiarazione dell’autorità competente non sono resi pubblici. Le autorità rilevanti di cui all’ del regolamento (UE) n. 909/2014 forniscono all’autorità competente un parere non vincolante sulle caratteristiche del TSS DLT gestito dal richiedente entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una copia della domanda. 9.   Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT, l’autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l’autorizzazione specifica. Se il richiedente presenta contemporaneamente una domanda di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 909/2014 e una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo, il periodo di valutazione può essere prorogato per un ulteriore periodo fino a quello specificato rispettivamente all’, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE o all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014. 10.   Fatti salvi gli della direttiva 2014/65/UE e l’ del regolamento (UE) n. 909/2014, l’autorità competente nega la concessione dell’autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT se sussistono motivi per ritenere che: a) ci siano rischi significativi per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria non affrontati e attenuati adeguatamente dal richiedente; b) l’autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT e le esenzioni richieste abbiano la finalità di eludere i requisiti giuridici e/o normativi; o c) il gestore del TSS DLT non sarà in grado, o non consentirà ai suoi utenti, di rispettare le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. 11.   Un’autorizzazione specifica è valida in tutta l’Unione per un periodo massimo di sei anni dalla data del rilascio. L’autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all’, le eventuali misure compensative ed eventuali soglie inferiori fissate dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 6. L’autorità competente informa senza indugio l’ESMA e le autorità rilevanti di cui all’ del regolamento (UE) n. 909/2014 in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di un’autorizzazione specifica a norma del presente articolo, comprese le informazioni specificate al primo comma del presente paragrafo. L’ESMA pubblica sul suo sito web: a) l’elenco dei TSS DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche, l’elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuno di essi; e b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma dell’, indicando il numero e i tipi di esenzioni concesse o rifiutate, unitamente alle motivazioni degli eventuali rifiuti. Le informazioni di cui al terzo comma, lettera b), sono pubblicate in forma anonima. 12.   Fatti salvi gli della direttiva 2014/65/UE e l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 909/2014, l’autorità competente ritira un’autorizzazione specifica o le relative esenzioni eventualmente concesse se: a) nel funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata o nei servizi e nelle attività forniti dal gestore di un TSS DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria e il vizio ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di sperimentazione; b) il gestore del TSS DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni; c) il gestore del TSS DLT ha ammesso alla negoziazione o registrato strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1; d) il gestore del TSS DLT ha superato la soglia di cui all’, paragrafo 2; e) il gestore del TSS DLT ha superato le soglie di cui all’, paragrafo 3, e non ha attivato la strategia di transizione; o f) il gestore del TSS DLT ha ottenuto l’autorizzazione specifica o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti o di un’omissione sostanziale. 13.   Qualora un gestore di un TSS DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, oppure ai servizi o alle attività che fornisce, e tale modifica sostanziale richieda una nuova autorizzazione specifica, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti del gestore o di eventuali condizioni legate a un’esenzione, il gestore del TSS DLT chiede una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica. Qualora il gestore di un TSS DLT chieda una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica, si applica la procedura di cui all’. L’autorità competente esamina tale richiesta conformemente al presente articolo.
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