Art. 64

Raffronti storici per le relazioni periodiche

In vigore dal 6 apr 2022
Raffronti storici per le relazioni periodiche 1.   Nei raffronti storici di cui all’, lettera c), all’, paragrafo 1, lettera b), punto vii), all’, lettera d), e all’, paragrafo 1, lettera b), punto vii), i partecipanti ai mercati finanziari raffrontano il periodo interessato dalla relazione periodica con i periodi interessati dalle precedenti relazioni periodiche e, successivamente, con ogni periodo precedente interessato da una relazione periodica fino agli ultimi cinque periodi precedenti. 2.   Ai fini dei raffronti storici di cui all’, lettera c), e all’, lettera d), i partecipanti ai mercati finanziari riferiscono in merito alla prestazione degli indicatori di sostenibilità, in maniera coerente nel corso del tempo, e forniscono tutte le informazioni seguenti: a) qualora si redigano informative quantitative, cifre con una misura relativa come l’effetto per euro investito; b) quali indicatori siano soggetti a una garanzia fornita da un revisore o al riesame di terzi; c) la quota degli attivi sottostanti del prodotto finanziario di cui alla sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?», contenuta nel modello che figura nell’allegato IV del presente regolamento, e alla sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato V.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:1288:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 64 Regolamento (UE) 2022/1288 — Raffronti storici per le relazioni periodiche | Portale Normativo