Art. 51
Rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dai prodotti finanziari
In vigore dal 6 apr 2022
Rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dai prodotti finanziari
Nella sezione «In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello di cui all’allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti:
a)
la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario sono state soddisfatte durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa la prestazione degli indicatori di sostenibilità usati per misurare in che modo ciascuna di tali caratteristiche ambientali o sociali sia stata soddisfatta e quali strumenti derivati siano stati eventualmente utilizzati per soddisfare tali caratteristiche ambientali o sociali;
b)
per i prodotti finanziari di cui all’, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, l’individuazione degli obiettivi ambientali di cui all’ di tale regolamento cui ha contribuito l’investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario;
c)
qualora il partecipante ai mercati finanziari abbia presentato in precedenza almeno una relazione periodica conforme alla presente sezione per il prodotto finanziario, un raffronto storico tra il periodo interessato dalla relazione periodica e i periodi interessati dalle precedenti relazioni periodiche;
d)
per i prodotti finanziari che comprendevano un impegno a effettuare investimenti sostenibili, una spiegazione del modo in cui tali investimenti sostenibili abbiano contributo agli obiettivi di investimento sostenibile di cui all’, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088, senza arrecare un danno significativo a nessuno di tali obiettivi durante il periodo interessato dalla relazione periodica; la spiegazione comprende tutti gli elementi seguenti:
i)
il modo in cui si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell’allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato;
ii)
se l’investimento sostenibile fosse in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo;
e)
informazioni riguardanti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui alla sezione «Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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