Art. 53

Allocazione degli attivi per prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

In vigore dal 6 apr 2022
Allocazione degli attivi per prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali Nella sezione «Qual è l’allocazione degli attivi?» contenuta nel modello di cui all’allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono una descrizione degli investimenti del prodotto finanziario, che comprenda tutti gli elementi seguenti: a) le quote degli investimenti del prodotto finanziario che hanno rispettato le caratteristiche ambientali o sociali promosse durante il periodo interessato dalla relazione periodica; b) lo scopo degli investimenti rimanenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa una descrizione di eventuali garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale, e se tali investimenti siano usati come strumenti di copertura, riguardino contante detenuto come liquidità accessoria oppure siano investimenti per i quali i dati sono insufficienti.
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Art. 53 Regolamento (UE) 2022/1288 — Allocazione degli attivi per prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali | Portale Normativo