Art. 2
Principi generali per la presentazione di informazioni
In vigore dal 6 apr 2022
Principi generali per la presentazione di informazioni
1. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono le informazioni richieste dal presente regolamento gratuitamente e in maniera facilmente accessibile, non discriminatoria, ben visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari presentano ed espongono le informazioni richieste dal presente regolamento in modo che siano di agevole lettura, usano caratteri leggibili e uno stile che agevoli la comprensione. I partecipanti ai mercati finanziari possono adattare la dimensione e il tipo dei caratteri nonché i colori utilizzati nei modelli di cui agli allegati da I a V del presente regolamento.
2. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari presentano le informazioni richieste dal presente regolamento in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno, salvo diversamente disposto dalla legislazione settoriale di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088.
3. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari pubblicano e aggiornano le informazioni sui propri siti web in conformità del presente regolamento. Indicano chiaramente la data di pubblicazione delle informazioni e la data di ogni eventuale aggiornamento. Se tali informazioni sono presentate sotto forma di file scaricabile, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari indicano la cronologia delle versioni nel nome del file.
4. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono, se disponibili, gli identificativi della persona giuridica (LEI) e i numeri internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) quando fanno riferimento ai soggetti o ai prodotti finanziari nelle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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