Art. 63

Prestazione sostenibile dell’indice designato come indice di riferimento per l’obiettivo sostenibile

In vigore dal 6 apr 2022
Prestazione sostenibile dell’indice designato come indice di riferimento per l’obiettivo sostenibile 1.   Nella sezione «Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all’indice di riferimento sostenibile?» contenuta nel modello che figura nell’allegato V, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono, per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e per i quali un indice è stato designato come indice di riferimento, tutte le informazioni seguenti: a) una spiegazione del modo in cui l’indice designato come indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato pertinente, compresa quanto meno la prestazione, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, degli indicatori di sostenibilità considerati pertinenti dal partecipante ai mercati finanziari per determinare l’allineamento dell’indice all’obiettivo di investimento sostenibile, compresi i fattori ambientali, sociali e di governance menzionati nella dichiarazione sull’indice di riferimento pubblicata dall’amministratore dell’indice di riferimento ai sensi dell’, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1011; b) un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e gli indicatori che misurano i fattori di sostenibilità dell’indice di cui alla lettera a), durante il periodo interessato dalla relazione periodica; c) un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e un indice generale di mercato pertinente durante il periodo interessato dalla relazione periodica. 2.   I raffronti, di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono effettuati sotto forma di tabella oppure sotto forma di rappresentazione grafica.
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Art. 63 Regolamento (UE) 2022/1288 — Prestazione sostenibile dell’indice designato come indice di riferimento per l’obiettivo sostenibile | Portale Normativo