Art. 65

Prodotti finanziari con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti finanziari come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

In vigore dal 6 apr 2022
Prodotti finanziari con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti finanziari come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali 1.   In deroga agli articoli da 50 a 57, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore opzioni di investimento e una o più di tali opzioni di investimento permettono di considerare tale prodotto finanziario come un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 una dichiarazione ben visibile in cui si confermano tutti gli elementi seguenti: a) il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali; b) il rispetto di tali caratteristiche è subordinato a investimenti effettuati in almeno una delle opzioni di investimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e alla detenzione di almeno una di tali opzioni durante il periodo di detenzione del prodotto finanziario; c) ulteriori informazioni su tali caratteristiche ambientali o sociali sono reperibili negli allegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088: a) per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, considerata un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, le informazioni di cui agli articoli da 50 a 57 del presente regolamento; b) per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli articoli da 58 a 63 del presente regolamento; c) per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull’obiettivo di investimento sostenibile. 3.   I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), nel formato del modello che figura nell’allegato IV e le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), nel formato del modello che figura nell’allegato V.
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Art. 65 Regolamento (UE) 2022/1288 — Prodotti finanziari con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti finanziari come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali | Portale Normativo