Art. 66

Prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

In vigore dal 6 apr 2022
Prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili 1.   In deroga agli articoli da 58 a 63, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore opzioni di investimento e tutte queste opzioni di investimento abbiano come obiettivo investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari confermano, in una dichiarazione ben visibile nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, che il prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e che le informazioni relative a tale obiettivo sono reperibili negli allegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088: a) per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli articoli da 58 a 63; b) per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull’obiettivo dell’investimento sostenibile. 3.   I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), nel formato del modello che figura nell’allegato V.
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Art. 66 Regolamento (UE) 2022/1288 — Prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili | Portale Normativo