Art. 59

Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario

In vigore dal 6 apr 2022
Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario Nella sezione «In che misura è stato raggiunto l’obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello che figura nell’allegato V, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti: a) la misura in cui l’obiettivo di investimento sostenibile è stato raggiunto durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa la prestazione: i) degli indicatori di sostenibilità di cui alla sottosezione «Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?» della sezione «Qual è l’obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello che figura nell’allegato III del presente regolamento; ii) di eventuali strumenti derivati di cui alla sottosezione «In che modo l’utilizzo di strumenti derivati consegue l’obiettivo di investimento sostenibile?» della sezione «Quali sono l’allocazione delle attività e la quota minima di investimenti sostenibili?» contenuta nel modello che figura nell’allegato III del presente regolamento, utilizzati per raggiungere l’obiettivo di investimento sostenibile; b) per i prodotti finanziari di cui all’, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, l’individuazione degli obiettivi ambientali di cui all’ di tale regolamento cui ha contribuito l’investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario; c) per i prodotti finanziari di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, informazioni sul modo in cui l’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio è stato allineato con l’accordo di Parigi, contenenti una descrizione del contributo del prodotto finanziario, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, anche rispetto agli indici di riferimento UE di transizione climatica o agli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, ai fattori ambientali, sociali e di governance e ai criteri presi in considerazione dall’amministratore dell’indice di riferimento ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/1818; d) qualora i partecipanti ai mercati finanziari abbiano presentato in precedenza almeno una relazione periodica conforme alla presente sezione per il prodotto finanziario, un raffronto storico tra il periodo corrente interessato dalla relazione periodica e i periodi precedenti; e) una spiegazione del modo in cui gli investimenti sostenibili abbiano contributo all’obiettivo di investimento sostenibile, senza arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi di investimento sostenibile durante il periodo interessato dalla relazione periodica; la spiegazione comprende tutti gli elementi seguenti: i) il modo in cui si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell’allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato; ii) se l’investimento sostenibile fosse in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo; f) informazioni riguardanti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui alla sezione «Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato III del presente regolamento.
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Art. 59 Regolamento (UE) 2022/1288 — Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario | Portale Normativo