Art. 37

Finanziamento dell’Unione

In vigore dal 25 gen 2022
Finanziamento dell’Unione 1.   L’Unione fornisce il finanziamento delle attività dell’Agenzia a sostegno dei lavori dell’MSSG e dell’MDSSG, dell’ETF, dei gruppi di lavoro di cui all’, paragrafo 6, e di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e dei gruppi di esperti, che comportano la sua cooperazione con la Commissione e l’ECDC. Il contributo finanziario dell’Unione alle attività previste dal presente regolamento è erogato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). 2.   L’Agenzia remunera le attività di valutazione dei relatori in relazione all’ETF a norma del presente regolamento, oltre a rimborsare le spese dei rappresentanti e degli esperti sostenute dagli Stati membri relative alle riunioni dell’MSSG, dell’MDSSG, dell’ETF e dei gruppi di lavoro di cui all’, paragrafo 6, e di cui all’, paragrafo 5, conformemente alle disposizioni finanziarie stabilite dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Tale remunerazione è versata alle pertinenti autorità nazionali competenti. 3.   Il contributo dell’Unione di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 726/2004 copre i compiti dell’Agenzia previsti dal presente regolamento e copre l’importo complessivo della remunerazione versata alle autorità nazionali competenti per i medicinali qualora si applichino esenzioni dei diritti a norma del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio (23).
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Finanziamento dell’Unione (Art. 37 Regolamento (UE) 2022/123) — Testo vigente | Portale Normativo