Art. 35

Esercizio finanziario agricolo

In vigore dal 2 dic 2021
Esercizio finanziario agricolo Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2, primo comma, lettera a), l'esercizio finanziario comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N – 1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2116:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo