Art. 33

Versamento del saldo e chiusura degli interventi di sviluppo rurale nel piano strategico della PAC

In vigore dal 2 dic 2021
Versamento del saldo e chiusura degli interventi di sviluppo rurale nel piano strategico della PAC 1.   Una volta ricevuta l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, la Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore al livello dei tipi di interventi del FEASR, in base ai conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del piano strategico della PAC in questione e alle corrispondenti decisioni di liquidazione. I conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 e coprono le spese effettuate dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese. 2.   Il saldo è pagato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo l', paragrafo 5, dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati. 3.   Se, entro il termine fissato al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione non ha ricevuto l'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione né i documenti necessari per la liquidazione dei conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del piano strategico della PAC, il saldo è automaticamente disimpegnato a norma dell'.
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