Art. 35
Esercizio finanziario agricolo
In vigore dal 2 dic 2021
Esercizio finanziario agricolo
Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2, primo comma, lettera a), l'esercizio finanziario comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N – 1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.
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