Art. 36

Divieto di doppio finanziamento

In vigore dal 2 dic 2021
Divieto di doppio finanziamento Gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. In tali casi gli Stati membri non dichiarano le stesse spese alla Commissione per il sostegno: a) da un altro fondo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione; o b) dal medesimo piano strategico della PAC. L'importo della spesa da indicare nella dichiarazione di spesa può essere calcolato su base proporzionale secondo il documento che specifica le condizioni del sostegno.
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