Art. 37
Ammissibilità delle spese effettuate dagli organismi pagatori
In vigore dal 2 dic 2021
Ammissibilità delle spese effettuate dagli organismi pagatori
1. Le spese di cui all', paragrafo 2, e all' possono essere finanziate dall'Unione solo se sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti e se:
a)
sono state effettuate secondo le norme applicabili dell'Unione; o
b)
in merito ai tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115:
i)
corrispondono agli output comunicati; e
ii)
sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, senza estendersi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari di cui al piano strategico della PAC pertinente.
2. Il paragrafo 1, lettera b), punto i), non si applica agli anticipi versati ai beneficiari per i tipi d'intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115.
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