Art. 47

Altri poteri della Commissione relativi al presente capo

In vigore dal 2 dic 2021
Altri poteri della Commissione relativi al presente capo 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per integrare il presente regolamento con le condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Se all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non è ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all', paragrafo 2, del regolamento finanziario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento che integrano il presente regolamento con disposizioni sul metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti: a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR; b) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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