Art. 124

Il panel sulla scienza e sull’innovazione

In vigore dal 19 nov 2021
Il panel sulla scienza e sull’innovazione 1.   Il panel sulla scienza e sull’innovazione fornisce consulenza al consiglio di direzione su questioni relative alle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute» in conformità dell’. 2.   Il panel sulla scienza e sull’innovazione è composto dai seguenti membri permanenti: a) due rappresentanti della Commissione a nome dell’Unione; b) quattro rappresentanti dei membri diversi dall’Unione; c) due rappresentanti del gruppo di rappresentanti degli Stati; d) quattro rappresentanti della comunità scientifica, nominati dal consiglio di direzione a seguito di un processo aperto di selezione a norma dell’, paragrafo 4; e) fino a sei altri membri permanenti, nominati dal consiglio di direzione a seguito di un processo aperto di selezione in applicazione dell’, paragrafo 4, facendo attenzione a garantire in particolare una rappresentazione adeguata dei portatori di interessi coinvolti nell’assistenza sanitaria, in particolare il settore pubblico, compresi gli organismi di regolamentazione, i pazienti e gli utenti finali in generale. 3.   I membri del panel di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono invitare membri ad hoc, se del caso, per discutere temi specifici. Possono invitare congiuntamente un massimo di sei membri ad hoc per ciascuna riunione. Tali membri ad hoc sono invitati sulla base delle loro competenze scientifiche o tecniche in merito ai temi da discutere in determinate riunioni o tenendo conto della necessità di creare sinergie con altri programmi di ricerca. I membri del panel di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), invitano membri ad hoc consensualmente. Comunicano le loro decisioni al consiglio di direzione, al gruppo di rappresentanti degli Stati e agli altri membri permanenti del panel. 4.   In aggiunta a quanto disposto dall’, paragrafo 7, il panel sulla scienza e sull’innovazione fornisce consulenza al consiglio di direzione, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa, in merito a questioni scientifiche e tecnologiche relative agli obiettivi dell’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute», in particolare in merito a: a) priorità scientifiche, anche nel contesto dell’aggiornamento dell’agenda strategica di ricerca e innovazione; b) il progetto di programma di lavoro, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte; c) la pianificazione di attività aggiuntive di membri diversi dall’Unione di cui all’; d) la costituzione di gruppi consultivi incentrati su priorità scientifiche specifiche conformemente all’, paragrafo 2, lettera x) e a seguito di un processo aperto di selezione dei loro membri a norma dell’, paragrafo 4; e) la creazione di sinergie con altre attività di Orizzonte Europa, compresi altri partenariati europei, nonché altri programmi di finanziamento dell’Unione e programmi di finanziamento nazionali. 5.   In aggiunta a quanto disposto dall’, paragrafo 5, il panel sulla scienza e sull’innovazione elegge il suo presidente tra i rappresentanti di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.
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