Art. 17

Compiti del consiglio di direzione

In vigore dal 19 nov 2021
Compiti del consiglio di direzione 1.   Il consiglio di direzione è l’organo decisionale di ciascuna impresa comune. Ha la responsabilità generale dell’orientamento strategico, della coerenza con gli obiettivi e le politiche dell’Unione pertinenti e dell’operato dell’impresa comune in questione e sovrintende all’attuazione delle sue attività. La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni all’interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento e la coerenza tra le attività dell’impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell’Unione, al fine di promuovere sinergie e complementarietà, evitando nel contempo duplicazioni, all’atto dell’individuazione delle priorità della ricerca collaborativa. 2.   Il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti: a) adottare misure per attuare gli obiettivi generali, specifici e operativi dell’impresa comune, valutarne l’efficacia e l’impatto, assicurare il monitoraggio attento e puntuale dei progressi compiuti dal programma di ricerca e innovazione e dalle singole azioni dell’impresa comune in relazione alle priorità dell’Unione e dell’agenda strategica di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la complementarità con i programmi regionali o nazionali, e adottare le misure correttive necessarie a garantire che l’impresa comune consegua i suoi obiettivi; b) valutare, accettare o respingere le domande di adesione in conformità dell’; c) valutare, accettare o respingere le domande di potenziali partner contributori in conformità dell’; d) decidere in merito alla cessazione dell’adesione all’impresa comune nei confronti di qualsiasi membro che non adempia i propri obblighi ai sensi del presente regolamento o ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3; e) adottare le regole finanziarie dell’impresa comune, conformemente all’; f) adottare il bilancio annuale e la tabella dell’organico contenente l’indicazione del numero di agenti permanenti e temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno; g) decidere sulla ripartizione dei costi amministrativi tra i membri diversi dall’Unione, qualora tali membri non raggiungano un accordo in conformità dell’, paragrafo 2, tenuto conto di eventuali squilibri nei rispettivi impegni amministrativi a fronte della loro partecipazione; h) esercitare, in conformità del paragrafo 4 del presente articolo e nei confronti del personale dell’impresa comune, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 («statuto dei funzionari») all’autorità che ha il potere di nomina e dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»); i) nominare e destituire il direttore esecutivo, prorogarne il mandato, fornirgli orientamenti e controllarne l’operato; j) adottare l’agenda strategica di ricerca e innovazione all’inizio dell’operato dell’impresa comune e aggiornarla per tutta la durata di Orizzonte Europa, se necessario. L’agenda strategica di ricerca e innovazione individua l’impatto desiderato del partenariato, il portafoglio previsto di attività, i risultati attesi misurabili, le risorse, i risultati tangibili e le tappe da conseguire entro un periodo di tempo definito. Individua inoltre gli altri partenariati europei con i quali l’impresa comune instaura una collaborazione formale e regolare e le possibilità di sinergie tra le azioni dell’impresa comune e le iniziative e le politiche nazionali o regionali sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti o dal gruppo di rappresentanti degli Stati nonché sinergie con altri programmi e politiche dell’Unione; k) adottare il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti come proposto dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere del gruppo di rappresentanti degli Stati, per attuare l’agenda strategica di ricerca e innovazione, nonché le attività amministrative, il contenuto degli inviti a presentare proposte, le eventuali condizioni di trattamento delle proposte con parità di punteggio conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte Europa e relativi programmi di lavoro, le aree di ricerca oggetto di inviti congiunti e la cooperazione con altri partenariati come pure le sinergie con altri programmi dell’Unione, il tasso di finanziamento applicabile, e le relative norme per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e riesame, prestando particolare attenzione al riscontro in merito alle esigenze politiche; l) se del caso, limitare la partecipazione ad azioni specifiche nel programma di lavoro conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento Orizzonte Europa e alla posizione concordata, caso per caso, tra la Commissione europea e gli Stati membri in sede di gruppo di rappresentanti degli Stati, salvo diversa indicazione nella parte seconda; m) adottare misure per attirare nuovi entranti, in particolare PMI, istituti di istruzione superiore e organizzazioni di ricerca, nelle attività e azioni dell’impresa comune, anche, ove applicabile, incoraggiandoli a diventare membri privati o entità costitutive dei membri privati; n) approvare il piano annuale delle attività aggiuntive, riportato in un allegato della parte principale del programma di lavoro, sulla base di una proposta dei membri diversi dall’Unione e previa consultazione dell’organo consultivo scientifico o dell’organismo di cui alla parte seconda, nonché tenuto conto del parere del gruppo di rappresentanti degli Stati; o) fornire orientamenti strategici per quanto concerne la collaborazione con altri partenariati europei in linea con l’agenda strategica di ricerca e innovazione; p) valutare e approvare la relazione annuale di attività consolidata, comprese le spese corrispondenti e il bilancio dedicato agli inviti congiunti con altri partenariati europei; q) esprimere un parere sui conti definitivi dell’impresa comune; r) prendere accordi, se del caso, per l’istituzione di una struttura di audit interno dell’impresa comune; s) approvare la struttura organizzativa dell’ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo; t) approvare la strategia di comunicazione dell’impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo; u) salvo diversa indicazione nella parte seconda, approvare l’elenco delle azioni ammesse al finanziamento; v) adottare disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell’, paragrafo 2, del suddetto statuto; w) adottare norme in materia di distacco di esperti nazionali presso le imprese comuni o sul ricorso a tirocinanti; x) a seconda delle necessità, istituire gruppi di consulenza o di lavoro, anche in collaborazione con altre imprese comuni, oltre agli organi dell’impresa comune di cui all’, per un determinato periodo di tempo e affinché soddisfino una finalità specifica; y) sottoporre alla Commissione, se del caso, richieste di modifica del presente regolamento; z) richiedere pareri scientifici o analisi su questioni specifiche all’organo consultivo scientifico dell’impresa comune o ai suoi membri, anche per quanto concerne gli sviluppi in settori adiacenti; a1) adottare entro la fine del 2023 un piano per la soppressione graduale dei finanziamenti di Orizzonte Europa a favore dell’impresa comune su raccomandazione del direttore esecutivo; b1) garantire lo svolgimento di qualsiasi compito non specificamente assegnato a un determinato organo di un’impresa comune, fatta salva la possibilità che il consiglio di direzione possa attribuire tale compito a un altro organo dell’impresa comune interessata. 3.   Il consiglio di direzione di un’impresa comune può inoltre essere soggetto a norme specifiche stabilite nella parte seconda. 4.   Il consiglio di direzione adotta, in conformità dell’, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’ del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. 5.   Il consiglio di direzione tiene nella massima considerazione i pareri, le raccomandazioni o le proposte eventuali del gruppo di rappresentanti degli Stati prima di votare. Il consiglio di direzione informa senza indebito ritardo il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali pareri, raccomandazioni o proposte, oppure indica le ragioni dell’eventuale mancato seguito.
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