Art. 21

Consulenza scientifica

In vigore dal 19 nov 2021
Consulenza scientifica 1.   Salvo diversa indicazione nella parte seconda, le imprese comuni richiedono consulenza scientifica indipendente mediante: a) un organo consultivo scientifico che sarà istituito dall’impresa comune conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda e fatte salve le disposizioni del presente articolo; o b) richieste ad hoc di perizie indipendenti da parte del consiglio di direzione all’impresa comune in merito a questioni specifiche. 2.   Vi è una rappresentanza equilibrata di esperti tra i membri dell’organo consultivo scientifico, nell’ambito di applicazione delle attività dell’impresa comune, anche per quanto riguarda l’equilibrio geografico e di genere. Collettivamente, i membri dell’organo consultivo scientifico possiedono le competenze e l’esperienza necessarie concernenti il settore tecnico al fine di formulare all’impresa comune raccomandazioni basate su dati scientifici, tenendo conto dell’impatto climatico, ambientale e socioeconomico di tali raccomandazioni e degli obiettivi dell’impresa comune. 3.   I membri dell’organo consultivo scientifico, così come gli osservatori, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE, previste rispettivamente dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (31) e (UE, Euratom) 2015/444 (32) della Commissione. 4.   Il consiglio di direzione stabilisce un processo aperto di selezione che comprenda criteri specifici per la composizione dell’organo consultivo scientifico dell’impresa comune e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati. 5.   L’organo consultivo scientifico elegge il presidente tra i suoi membri. 6.   L’organo consultivo scientifico si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal presidente. Il presidente può invitare altre persone a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori. L’organo consultivo scientifico adotta il proprio regolamento interno. L’ordine del giorno delle riunioni è pubblicato tempestivamente sul sito web della rispettiva impresa comune. 7.   L’organo consultivo scientifico svolge i seguenti compiti: a) dare il proprio parere sulle priorità scientifiche da affrontare nei programmi di lavoro, anche sull’ambito di applicazione degli inviti a presentare proposte, in linea con l’agenda strategica di ricerca e innovazione e la pianificazione strategica di Orizzonte Europa; b) dare il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche da descrivere nella relazione annuale di attività; c) in considerazione dei progressi compiuti in relazione all’agenda strategica di ricerca e innovazione e delle singole azioni, suggerire misure correttive o nuovi orientamenti al consiglio di direzione, ove necessario; d) fornire consulenza indipendente e analisi scientifica su questioni specifiche secondo quanto richiesto dal consiglio di direzione, in particolare per quanto concerne gli sviluppi in settori adiacenti o a fini di supporto della valutazione delle domande di potenziali membri associati e partner contributori; e) ove specificato nella parte seconda, valutare i risultati delle azioni tecnologiche e di innovazione finanziate dall’impresa comune e riferire al consiglio di direzione; f) ove specificato nella parte seconda, partecipare a comitati di integrazione settoriale appositamente istituiti tra partenariati europei nel quadro di Orizzonte Europa per consentire sinergie; g) svolgere qualsiasi altro compito, secondo quanto specificato nella parte seconda. 8.   Dopo ogni riunione dell’organo consultivo scientifico, il suo presidente presenta al consiglio di direzione una relazione che delinea i pareri di tale organo e dei suoi membri sugli argomenti discussi durante la riunione. Nella misura del possibile, la relazione è pubblicata sul sito web della rispettiva impresa comune. 9.   L’organo consultivo scientifico può, di propria iniziativa, consigliare al consiglio di direzione di consultarlo su aspetti specifici non trattati dai compiti di cui al paragrafo 7. Nella misura del possibile, la relazione è pubblicata sul sito web della rispettiva impresa comune. 10.   L’organo consultivo scientifico è informato delle ragioni dell’eventuale mancato seguito alla consulenza fornita sul programma di lavoro e sull’agenda strategica di ricerca e innovazione.
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