Art. 120
Condizioni relative ad attività aggiuntive
In vigore dal 19 nov 2021
Condizioni relative ad attività aggiuntive
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), le attività aggiuntive sono svolte nell’Unione o nei paesi associati ad Orizzonte Europa e possono comprendere:
a)
attività che contribuiscono al conseguimento di obiettivi di azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute»;
b)
attività che contribuiscono alla diffusione, alla sostenibilità o allo sfruttamento dei risultati delle azioni indirette finanziate dall’impresa comune «Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute».
2. Se pertinenti, le proposte di progetto comprendono un piano per le loro attività aggiuntive correlate. I costi associati a tali attività aggiuntive specifiche del progetto devono essere sostenuti tra la data di presentazione della proposta e fino a due anni dopo la data di fine dell’azione indiretta.
3. Affinché i costi siano considerati come contributi in natura di cui all’, paragrafo 1, lettera b), le attività aggiuntive sottostanti sono effettuate all’interno dell’Unione o nei paesi associati a Orizzonte Europa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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