Art. 8

Condizioni per l’utilizzo parziale permanente

In vigore dal 20 ott 2021
Condizioni per l’utilizzo parziale permanente 1.   Nel valutare la conformità dell’ente alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato in relazione alle esposizioni di cui all’articolo 150, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’ente valuti e tenga in considerazione la disponibilità di dati esterni per le controparti rappresentative; b) il costo sostenuto dall’ente per l’elaborazione di un sistema di rating per le controparti nella classe di esposizioni pertinente sia valutato tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la natura e la portata delle sue attività; c) la capacità operativa dell’ente di sviluppare e applicare un sistema di rating sia valutata tenendo in considerazione la natura e la portata delle sue attività. 2.   Nel valutare la conformità dell’ente alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato in relazione alle esposizioni di cui all’articolo 150, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente abbia verificato e preso in considerazione almeno uno dei seguenti elementi: a) che le esposizioni, compreso il numero dei portafogli gestiti separatamente e delle linee di business, non sono sufficientemente omogenee da consentire l’elaborazione di un sistema di rating solido e affidabile; b) che l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente al metodo standardizzato è significativamente superiore all’importo dell’esposizione ponderato per il rischio atteso calcolato conformemente al metodo IRB; c) che le esposizioni si riferiscono a un’unità operativa o a una linea di business dell’ente di cui è prevista la cessazione; d) che le esposizioni comprendono portafogli soggetti al consolidamento proporzionale di filiazioni parzialmente controllate, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Nel valutare la conformità dell’ente alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, l’autorità competente accerta che l’ente controlli periodicamente la conformità alle disposizioni di cui all’articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Condizioni per l’utilizzo parziale permanente (Art. 8 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo