Art. 6
Disposizioni generali
In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali
1. Al fine di valutare la conformità di un ente alle condizioni per l’applicazione del metodo IRB di cui all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente di cui all’articolo 150 di tale regolamento, l’autorità competente verifica entrambi i seguenti aspetti:
a)
che la copertura iniziale e il piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB dell’ente siano adeguati, conformemente all’;
b)
che le classi di esposizioni, i tipi di esposizioni o le unità operative a cui si applica il metodo standardizzato possano beneficiare di un’esenzione permanente dal metodo IRB.
2. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:
a)
esame del piano dell’ente per l’utilizzo sequenziale del metodo IRB;
b)
esame delle pertinenti politiche e procedure interne dell’ente, compresi i metodi di calcolo della quota di esposizioni coperta da utilizzo sequenziale del metodo IRB ed esenzione permanente dal metodo IRB;
c)
esame dei ruoli e delle responsabilità delle unità e degli organi di amministrazione coinvolti nell’assegnazione delle singole esposizioni al metodo IRB o al metodo standardizzato;
d)
esame dei pertinenti verbali delle riunioni degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;
e)
esame delle pertinenti risultanze della funzione di audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;
f)
esame delle pertinenti relazioni sullo stato di avanzamento degli sforzi compiuti dall’ente per correggere le carenze e attenuare i rischi rilevati nel corso degli audit;
g)
acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini della verifica richiesta al paragrafo 1, l’autorità competente può:
a)
esaminare la documentazione funzionale dei sistemi informatici utilizzati nel processo di assegnazione delle singole esposizioni al metodo IRB o al metodo standardizzato;
b)
condurre prove a campione ed esaminare i documenti relativi alle caratteristiche dei debitori e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni incluse nel campione;
c)
esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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