Art. 77

Adeguatezza dei dati

In vigore dal 20 ott 2021
Adeguatezza dei dati Nel valutare l’adeguatezza dei dati impiegati per rappresentare le effettive distribuzioni dei rendimenti per le esposizioni in strumenti di capitale in conformità dell’articolo 186 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) i dati rispecchino il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell’ente; b) i dati siano sufficienti a fornire stime statisticamente attendibili delle perdite oppure abbiano subito un opportuno aggiustamento al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti; c) i dati impiegati provengano da fonti esterne o, quando sono impiegati dati interni, siano verificati in modo indipendente da una competente funzione di controllo dell’ente; d) i dati abbraccino il periodo più lungo disponibile, così da fornire una stima prudente delle perdite potenziali sull’arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo, e includano in particolare il periodo di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell’ente; e) quando sono impiegati dati trimestrali derivanti dalla conversione da periodi più brevi, la procedura di conversione sia sorretta dall’evidenza empirica tramite un metodo ben strutturato e documentato e sia applicata in modo prudente e coerentemente nel tempo; f) sia scelto il periodo più lungo che consente la stima del 99 percentile senza sovrapposizione di osservazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Adeguatezza dei dati (Art. 77 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo