Art. 79
Esaustività del programma di prove di stress
In vigore dal 20 ott 2021
Esaustività del programma di prove di stress
1. Nell’appurare l’esaustività del programma di prove di stress imposto dall’articolo 186, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente sia in grado di fornire stime delle perdite in scenari avversi alternativi e che tali scenari siano diversi da quelli usati dal modello interno ma comunque plausibili.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente accerta che:
a)
gli scenari avversi alternativi siano d’interesse per le specifiche posizioni dell’ente, rispecchino perdite significative per l’ente e colgano effetti non rilevati dai risultati del modello;
b)
i risultati del modello negli scenari avversi alternativi siano usati nella gestione effettiva del rischio per il portafoglio di strumenti di capitale e siano comunicati periodicamente all’alta dirigenza;
c)
gli scenari avversi alternativi siano esaminati e aggiornati periodicamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:439:oj#art-79