Art. 61

Sequenza di classificazione

In vigore dal 20 ott 2021
Sequenza di classificazione Nell’appurare se l’ente classifica le esposizioni nelle diverse classi in conformità dell’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la classificazione rispetti la sequenza seguente: a) in primo luogo, le esposizioni ammissibili alla classificazione tra le esposizioni in strumenti di capitale, tra gli elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione e tra le altre attività diverse dai crediti sono classificate in tali classi in conformità dell’articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013; b) in secondo luogo, le esposizioni che non sono classificate in conformità della lettera a) e che sono ammissibili alla classificazione tra le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, esposizioni verso enti, esposizioni verso imprese o esposizioni al dettaglio sono classificate in tali classi in conformità dell’articolo 147, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013; c) in terzo luogo, tutte le obbligazioni creditorie non classificate in conformità delle lettere a) o b) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese in conformità dell’articolo 147, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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Sequenza di classificazione (Art. 61 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo