Art. 63

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Per valutare la solidità della prova di stress utilizzata dall’ente ai fini della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale in conformità dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta quanto segue: a) adeguatezza dei metodi seguiti per l’elaborazione delle prove di stress, in conformità dell’; b) rigore dell’organizzazione del processo delle prove di stress, in conformità dell’; c) integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale, in conformità dell’. 2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti: a) esame delle politiche, dei metodi e delle procedure interni seguiti dall’ente per l’elaborazione e l’esecuzione della prova di stress; b) esame dell’esito della prova di stress condotta dall’ente; c) esame dei ruoli e delle competenze delle unità e degli organi di amministrazione che intervengono nell’elaborazione, nell’approvazione e nell’esecuzione della prova di stress; d) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente; e) esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente; f) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit; g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi. 3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per la prova di stress; b) richiesta all’ente di effettuare il calcolo della prova di stress sulla base di ipotesi alternative; c) per determinati tipi di esposizioni, calcolo autonomo dell’esito della prova di stress in base ai dati dell’ente; d) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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Disposizioni generali (Art. 63 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo