Art. 64

Adeguatezza dei metodi di elaborazione delle prove di stress

In vigore dal 20 ott 2021
Adeguatezza dei metodi di elaborazione delle prove di stress 1.   Nel valutare l’adeguatezza dei metodi di elaborazione delle prove di stress seguiti dall’ente ai fini della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale in conformità dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) le prove siano significative, ragionevolmente prudenti e in grado di rilevare gli effetti sui requisiti di capitale complessivi per il rischio di credito in situazioni di recessione grave ma plausibile; b) le prove riguardino almeno tutti i portafogli IRB rilevanti; c) i metodi siano per quanto opportuno coerenti con quelli seguiti dall’ente per le prove di stress sull’allocazione del capitale interno; d) la documentazione della metodologia delle prove di stress, compresa l’immissione dei dati interni ed esterni e il contributo del parere degli esperti, sia sufficientemente dettagliata da consentire ai terzi di comprendere la logica degli scenari scelti e di replicare la prova di stress. 2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente accerta che le prove di stress includano almeno i passaggi seguenti: a) selezione degli scenari, comprensivi di situazioni di recessione grave ma plausibile, e adeguamento, in conformità dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, dello scenario che prevede il deterioramento della qualità creditizia dei fornitori di protezione; b) valutazione dell’impatto degli scenari selezionati sui parametri di rischio dell’ente, sulla migrazione di rating, sulle perdite attese e sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito; c) valutazione dell’adeguatezza dei requisiti di fondi propri. 3.   Nel valutare l’adeguatezza degli scenari di cui al paragrafo 2, lettera a), l’autorità competente accerta la solidità delle metodologie seguenti: a) metodologia di individuazione di un gruppo di fattori economici; b) metodologia di costruzione di scenari di stress, comprese gravità, durata e probabilità; c) metodologia di proiezione dell’impatto di ciascuno scenario sui pertinenti parametri di rischio.
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Adeguatezza dei metodi di elaborazione delle prove di stress (Art. 64 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo