Art. 59
Disposizioni generali
In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali
1. Per appurare se l’ente assolve l’obbligo di classificare ogni esposizione in un’unica classe di esposizioni coerentemente nel tempo stabilito all’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta gli elementi seguenti:
a)
metodologia di classificazione seguita dall’ente e relativa applicazione a norma dell’;
b)
sequenza di classificazione delle esposizioni nelle diverse classi a norma dell’;
c)
se l’ente ha tenuto conto o no delle specifiche considerazioni relative alla classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell’.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
a)
esame delle politiche e procedure interne e metodologia di classificazione seguite dall’ente;
b)
esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;
c)
esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;
d)
esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;
e)
acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi;
f)
esame dei criteri applicati dal personale incaricato della classificazione manuale delle esposizioni nelle diverse classi.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
a)
svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni;
b)
esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici;
c)
raffronto dei dati dell’ente con i dati in disponibilità pubblica, compresi i dati registrati nella banca dati tenuta dall’ABE a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella banca dati tenuta dall’autorità competente;
d)
verifica della conformità dell’ente alle disposizioni della decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (7); relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;
f)
esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
Storico versioni
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