Art. 61 · Sequenza di classificazione

Art. 61

Sequenza di classificazione

In vigore dal 20 ott 2021
Sequenza di classificazione Nell’appurare se l’ente classifica le esposizioni nelle diverse classi in conformità dell’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la classificazione rispetti la sequenza seguente: a) in primo luogo, le esposizioni ammissibili alla classificazione tra le esposizioni in strumenti di capitale, tra gli elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione e tra le altre attività diverse dai crediti sono classificate in tali classi in conformità dell’articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013; b) in secondo luogo, le esposizioni che non sono classificate in conformità della lettera a) e che sono ammissibili alla classificazione tra le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, esposizioni verso enti, esposizioni verso imprese o esposizioni al dettaglio sono classificate in tali classi in conformità dell’articolo 147, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013; c) in terzo luogo, tutte le obbligazioni creditorie non classificate in conformità delle lettere a) o b) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese in conformità dell’articolo 147, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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