Art. 60
Metodologia di classificazione e relativa applicazione
In vigore dal 20 ott 2021
Metodologia di classificazione e relativa applicazione
1. Nell’appurare la metodologia di classificazione applicata dall’ente in conformità dell’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
la metodologia sia pienamente documentata e soddisfi tutti i requisiti di cui all’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
la metodologia rispecchi la sequenza di classificazione prevista all’;
c)
la metodologia comprenda un elenco dei regimi di regolamentazione e di vigilanza dei paesi terzi considerati equivalenti a quelli applicati nell’Unione a norma della decisione di esecuzione 2014/908/UE cui richiamano l’articolo 107, paragrafo 4, l’articolo 114, paragrafo 7, l’articolo 115, paragrafo 4, e l’articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando tale equivalenza è necessaria per la classificazione dell’esposizione in una classe specifica.
2. Ai fini della valutazione della metodologia di classificazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente accerta che:
a)
le procedure che disciplinano l’immissione e la trasformazione dei dati nei sistemi informatici siano sufficientemente rigorose da garantire la corretta classificazione di ciascuna esposizione in una classe di esposizioni;
b)
siano messi a disposizione del personale incaricato della classificazione delle esposizioni criteri sufficientemente dettagliati da garantire coerenza nel classificare;
c)
la classificazione tra le esposizioni in strumenti di capitale, tra gli elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione e tra le esposizioni distinte come esposizioni da finanziamenti specializzati a norma dell’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 sia effettuata da personale a conoscenza dei termini e delle condizioni e dei dettagli dell’operazione da cui deriva la distinzione di tali esposizioni;
d)
la classificazione sia basata sui dati più recenti disponibili.
3. Per le esposizioni verso OIC l’autorità competente accerta che l’ente si adoperi a classificare le esposizioni sottostanti nelle opportune classi di esposizioni in conformità dell’articolo 152 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
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