Art. 54
Metodo di stima dei fattori di conversione
In vigore dal 20 ott 2021
Metodo di stima dei fattori di conversione
Nel valutare il metodo di stima dei fattori di conversione di cui all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
l’ente valuti le stime dei fattori di conversione per classe o pool;
b)
i fattori di conversione medi effettivi per classe o pool siano calcolati utilizzando la media ponderata dei default;
c)
tutti i default osservati nell’ambito delle fonti di dati siano considerati per la stima dei fattori di conversione;
d)
sia considerata la possibilità di ulteriori utilizzi in un’ottica di prudenza, eccezion fatta per le esposizioni al dettaglio quando incluse nelle stime della LGD;
e)
la stima dei fattori di conversione rispecchi le politiche e le strategie dell’ente in relazione alla sorveglianza sui conti, limiti compresi, e al trattamento dei pagamenti;
f)
tutti gli elementi che seguono siano adeguati al tipo di esposizioni alle quali si applicano:
i)
forma funzionale e strutturale del metodo di stima;
ii)
ipotesi su cui si fonda il metodo di stima;
iii)
quando applicabile, metodo di stima degli effetti di una fase recessiva;
iv)
durata del periodo storico di osservazione in conformità dell’;
v)
margine di cautela applicato in conformità dell’;
vi)
valutazione umana;
vii)
quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.
Storico versioni
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