Art. 52
Requisiti per gestione delle garanzie reali, certezza del diritto e gestione del rischio
In vigore dal 20 ott 2021
Requisiti per gestione delle garanzie reali, certezza del diritto e gestione del rischio
Nell’appurare se, come previsto dall’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente ha stabilito, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione del rischio, requisiti interni in linea generale coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del medesimo regolamento, l’autorità competente accerta che almeno le politiche e le procedure dell’ente relative ai requisiti interni per la valutazione delle garanzie reali e la certezza del diritto siano perfettamente coerenti con i requisiti di detto capo 4, sezione 3.
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