Art. 50

Impiego di stime della LGD adatte per una fase recessiva

In vigore dal 20 ott 2021
Impiego di stime della LGD adatte per una fase recessiva Nell’appurare se è soddisfatto il requisito di impiegare stime della LGD adatte per una fase recessiva previsto all’articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’ente impieghi stime della LGD adatte per una fase recessiva quando queste sono più prudenti della media di lungo periodo; b) l’ente fornisca sia le medie di lungo periodo sia le stime della LGD adatte per una fase recessiva a giustificazione delle proprie scelte; c) l’ente applichi una procedura rigorosa e correttamente documentata per rilevare la presenza di una fase recessiva e valutarne gli effetti sui tassi di recupero, e per produrre stime della LGD adatte per una fase recessiva; d) l’ente ricomprenda nelle stime della LGD le eventuali dipendenze avverse individuate tra, da un lato, gli indicatori economici selezionati e, dall’altro, i tassi di recupero.
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Impiego di stime della LGD adatte per una fase recessiva (Art. 50 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo