Art. 50 · Impiego di stime della LGD adatte per una fase recessiva

Art. 50

Impiego di stime della LGD adatte per una fase recessiva

In vigore dal 20 ott 2021
Impiego di stime della LGD adatte per una fase recessiva Nell’appurare se è soddisfatto il requisito di impiegare stime della LGD adatte per una fase recessiva previsto all’articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’ente impieghi stime della LGD adatte per una fase recessiva quando queste sono più prudenti della media di lungo periodo; b) l’ente fornisca sia le medie di lungo periodo sia le stime della LGD adatte per una fase recessiva a giustificazione delle proprie scelte; c) l’ente applichi una procedura rigorosa e correttamente documentata per rilevare la presenza di una fase recessiva e valutarne gli effetti sui tassi di recupero, e per produrre stime della LGD adatte per una fase recessiva; d) l’ente ricomprenda nelle stime della LGD le eventuali dipendenze avverse individuate tra, da un lato, gli indicatori economici selezionati e, dall’altro, i tassi di recupero.
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