Art. 48

Metodo di stima della LGD

In vigore dal 20 ott 2021
Metodo di stima della LGD Nel valutare il metodo di stima interna della LGD di cui all’articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’ente valuti la LGD per classe o pool omogenei; b) la LGD effettiva media per classe o pool di operazioni sia calcolata utilizzando la media ponderata del numero di default; c) siano utilizzati tutti i default osservati nell’ambito delle fonti di dati, in particolare che i processi di recupero incompleti siano presi in considerazione in modo prudente ai fini della stima della LGD, e che la scelta del periodo di risoluzione e le metodologie di stima dei costi aggiuntivi e dei recuperi dopo e, ove necessario, durante tale periodo siano pertinenti; d) le stime della LGD delle esposizioni garantite non siano basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia e che tengano conto delle entrate effettive da liquidazioni passate e del rischio che un ente non possa disporre della garanzia e liquidarla; e) le stime della LGD delle esposizioni garantite tengano conto delle potenziali diminuzioni del valore della garanzia nel periodo intercorrente tra la stima della LGD e il recupero; f) il grado di dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale nonché il costo di liquidazione della garanzia reale siano presi in considerazione in modo prudente; g) le eventuali indennità di mora non riscosse, contabilizzate al conto economico dell’ente, siano aggiunte alla misura dell’esposizione o della perdita dell’ente; h) la possibilità di utilizzi futuri del credito dopo il default sia presa in considerazione adeguatamente; i) tutti gli aspetti che seguono siano adeguati per il tipo di esposizione al quale sono applicati: i) forma funzionale e strutturale del metodo di stima, ii) ipotesi su cui si fonda il metodo di stima, iii) metodo di stima di un effetto recessivo, iv) lunghezza delle serie di dati utilizzate, v) margine di cautela, vi) ricorso alla valutazione umana, vii) quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.
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Metodo di stima della LGD (Art. 48 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo