Art. 46

Metodo di stima della PD

In vigore dal 20 ott 2021
Metodo di stima della PD 1.   Nel valutare il metodo di stima della PD, di cui all’articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che il tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale per ciascuna classe o ciascun pool sia calcolato in modo coerente con le caratteristiche del tasso annuale di default ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013, e accerta che: a) il denominatore del tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale includa i debitori o le esposizioni che, all’inizio di un periodo di un anno, non sono in stato di default e sono classificati in tale classe o pool di rating; b) il numeratore del tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale includa quei debitori o quelle esposizioni di cui alla lettera a) che sono entrati in stato di default durante il periodo di un anno in questione; i molteplici default per lo stesso debitore o la stessa esposizione osservati durante il periodo di un anno in relazione al tasso di default siano considerati un default unico di cui all’, lettera b), verificatosi alla data del primo di tali molteplici default. 2.   L’autorità competente accerta che il metodo di stima della PD per classe o pool di debitori sia fondato sulla media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale. A tal fine essa accerta che il periodo utilizzato dall’ente per stimare la media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale sia rappresentativo del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per il tipo di esposizione in questione. 3.   Quando i dati osservati utilizzati per la stima della PD non sono rappresentativi del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per un tipo di esposizione, l’autorità competente accerta che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) l’ente utilizza un metodo alternativo appropriato per stimare la media dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale su un periodo che è rappresentativo del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per il tipo di esposizione in questione; b) è applicato un margine di cautela appropriato quando, dopo l’applicazione di un metodo appropriato di cui alla lettera a), la stima delle medie dei tassi di default risulta essere inaffidabile o presentare altre limitazioni. 4.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente verifica che tutti gli elementi seguenti siano appropriati per il tipo di esposizione: a) forma funzionale e strutturale del metodo di stima; b) ipotesi su cui si fonda il metodo di stima; c) ciclicità del metodo di stima; d) durata del periodo storico di osservazione utilizzato in conformità dell’; e) margine di cautela applicato in conformità dell’; f) valutazione umana; g) quando applicabile, scelta dei fattori di rischio. 5.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, qualora i debitori siano ad elevata leva finanziaria o le attività del debitore siano principalmente attività negoziate di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la PD rifletta la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità, di cui alla stessa disposizione. 6.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, qualora l’ente si avvalga di una scala di rating di un’ECAI, l’autorità competente accerta l’analisi effettuata dall’ente riguardo all’osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 e controlla che tale analisi affronti la questione di stabilire se i tipi di esposizione valutati dall’ECAI siano rappresentativi dei tipi di esposizione dell’ente e dell’orizzonte temporale per la valutazione del merito di credito da parte dell’ECAI. 7.   Per le esposizioni al dettaglio, qualora l’ente ricavi le stime della PD o della LGD da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, di cui all’articolo 180, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta l’analisi effettuata dall’ente riguardo all’osservanza di tutti i criteri pertinenti in materia di stima della PD e della LGD stabiliti agli articoli da 178 a 184 del regolamento (UE) n. 575/2013. 8.   Per le esposizioni al dettaglio, l’autorità competente accerta che l’ente analizzi periodicamente e tenga conto delle previste modifiche della PD lungo la durata delle esposizioni creditizie («seasoning effect») di cui all’articolo 180, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. 9.   Nella valutazione dei modelli statistici per la stima della PD, l’autorità competente applica, oltre ai metodi di cui ai paragrafi da 1 a 8, la metodologia di valutazione dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici stabiliti agli articoli da 37 a 40.
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Metodo di stima della PD (Art. 46 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo