Art. 49
Trattamento della molteplicità di default
In vigore dal 20 ott 2021
Trattamento della molteplicità di default
Ai fini del trattamento del debitore che più volte incorre in situazioni di default e successivo recupero in un arco di tempo circoscritto stabilito dall’ente («molteplici default»), l’autorità competente valuta l’adeguatezza dei metodi seguiti dall’ente e accerta che:
a)
siano stabilite condizioni esplicite prima che una data linea sia considerata ritornata in bonis;
b)
i molteplici default rilevati nell’arco di tempo stabilito dall’ente siano considerati un default unico ai fini della stima della LGD, ponendo come data di default la data del primo default osservato e come recupero dal default il processo intrapreso da tale data alla fine del processo di recupero successivo all’ultimo default rilevato in detto arco di tempo;
c)
l’arco di tempo nel quale i molteplici default sono considerati un default unico sia stabilito in base alle politiche interne dell’ente e all’analisi dei default desunti dall’esperienza dell’ente;
d)
il trattamento riservato ai default impiegati per stimare la PD e i fattori di conversione sia coerente con quello riservato ai default impiegati per stimare la LGD.
Storico versioni
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