Art. 47

Durata del periodo storico di osservazione

In vigore dal 20 ott 2021
Durata del periodo storico di osservazione Nel valutare la durata del periodo considerato per la stima della LGD ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/72 («periodo storico di osservazione»), l’autorità competente accerta: a) che la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72; b) quando il periodo storico di osservazione disponibile per una fonte di dati è più lungo del periodo minimo a norma dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e dell’articolo 181, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati ottenuti da detta fonte sono rilevanti per la stima della LGD, che vengano utilizzate le informazioni relative a tale periodo più lungo; c) per le esposizioni al dettaglio, che l’eventuale prassi dell’ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione dei tassi di perdita e che l’applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti.
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Durata del periodo storico di osservazione (Art. 47 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo