Art. 45
Durata del periodo storico di osservazione
In vigore dal 20 ott 2021
Durata del periodo storico di osservazione
Nel valutare la durata del periodo storico di osservazione di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e all’articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto delle condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (6), e il calcolo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale sulla base dei dati sui default desunti dalla propria esperienza, di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera e), l’autorità competente accerta:
a)
che la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall’articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e dall’articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72;
b)
qualora il periodo storico di osservazione disponibile sia più lungo del periodo minimo prescritto dall’articolo 180, paragrafo 1, lettera h), o dall’articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 per una fonte di dati e i dati ottenuti da detta fonte sono pertinenti, che le informazioni relative a tale periodo più lungo siano utilizzate per stimare la media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale;
c)
per le esposizioni al dettaglio, che l’eventuale prassi dell’ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione dei tassi di default e che l’applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti;
d)
che vi sia coerenza tra i requisiti per la sottoscrizione e i sistemi di rating in essere e che al momento della generazione dei dati interni di default siano stati utilizzati requisiti di sottoscrizione comparabili o che le modifiche dei requisiti di sottoscrizione e dei sistemi di rating siano state affrontate applicando il margine di cautela di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
e)
per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, che la definizione di debitori che sono ad elevata leva finanziaria e di debitori le cui attività sono principalmente attività negoziate, di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché l’individuazione dei periodi di accentuata volatilità per tali debitori, di cui alla stessa disposizione, siano adeguate.
Storico versioni
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