Art. 53

Durata del periodo storico di osservazione

In vigore dal 20 ott 2021
Durata del periodo storico di osservazione Nel valutare la durata del periodo considerato per la stima dei fattori di conversione di cui all’articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2017/72 («periodo storico di osservazione»), l’autorità competente accerta che: a) la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall’articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72; b) quando il periodo di osservazione disponibile per una data fonte di dati ha durata maggiore della durata minima prescritta dall’articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati ottenuti da detta fonte sono utili per la stima dei fattori di conversione, siano considerate le informazioni per tale durata maggiore; c) per le esposizioni al dettaglio, l’eventuale prassi dell’ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione degli utilizzi di impegni e l’eventuale applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti.
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Durata del periodo storico di osservazione (Art. 53 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo