Art. 55
Impiego di stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva
In vigore dal 20 ott 2021
Impiego di stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva
Nell’appurare se è soddisfatto il requisito di impiegare stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva previsto all’articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
l’ente impieghi stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva quando queste sono più prudenti della media di lungo periodo;
b)
l’ente fornisca sia le medie di lungo periodo sia le stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva a giustificazione delle proprie scelte;
c)
l’ente applichi una procedura rigorosa e correttamente documentata per rilevare la presenza di una fase recessiva e valutarne gli effetti sugli utilizzi dei limiti di credito e per produrre stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva;
d)
l’ente ricomprenda nelle stime dei fattori di conversione le eventuali dipendenze avverse individuate tra, da un lato, gli indicatori economici selezionati e, dall’altro, gli utilizzi dei limiti di credito.
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