Art. 44
Margine di cautela
In vigore dal 20 ott 2021
Margine di cautela
1. L’autorità competente valuta se nei valori dei parametri di rischio utilizzati nel calcolo dei requisiti patrimoniali è incluso l’adeguato margine di cautela di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, nei seguenti casi:
a)
qualora i metodi e i dati non offrano sufficiente certezza circa le stime dei parametri di rischio, compreso il caso di elevato margine di errore;
b)
qualora l’unità di controllo del rischio di credito, la funzione di validazione, la funzione di audit interno o ogni altra funzione di controllo dell’ente abbia individuato carenze rilevanti nei metodi, nelle informazioni e nei dati;
c)
in caso di modifiche rilevanti dei requisiti delle politiche di sottoscrizione o di recupero oppure di variazioni della propensione al rischio dell’ente.
2. L’autorità competente valuta se gli enti non utilizzino il margine di cautela in sostituzione delle eventuali azioni correttive applicate dall’ente a norma dell’articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
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