Art. 44 · Margine di cautela

Art. 44

Margine di cautela

In vigore dal 20 ott 2021
Margine di cautela 1.   L’autorità competente valuta se nei valori dei parametri di rischio utilizzati nel calcolo dei requisiti patrimoniali è incluso l’adeguato margine di cautela di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, nei seguenti casi: a) qualora i metodi e i dati non offrano sufficiente certezza circa le stime dei parametri di rischio, compreso il caso di elevato margine di errore; b) qualora l’unità di controllo del rischio di credito, la funzione di validazione, la funzione di audit interno o ogni altra funzione di controllo dell’ente abbia individuato carenze rilevanti nei metodi, nelle informazioni e nei dati; c) in caso di modifiche rilevanti dei requisiti delle politiche di sottoscrizione o di recupero oppure di variazioni della propensione al rischio dell’ente. 2.   L’autorità competente valuta se gli enti non utilizzino il margine di cautela in sostituzione delle eventuali azioni correttive applicate dall’ente a norma dell’articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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