Art. 43

Revisione delle stime

In vigore dal 20 ott 2021
Revisione delle stime Nel valutare la revisione da parte dell’ente delle stime dei parametri di rischio di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) il processo e il piano annuale di revisione delle stime prevedano la revisione puntuale di tutte le stime; b) siano stati individuati i criteri per l’individuazione delle situazioni che attivano una revisione più frequente; c) le metodologie e i dati utilizzati per la stima dei parametri di rischio integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di sottoscrizione e nella composizione dei portafogli; d) le metodologie e i dati utilizzati per la stima della LGD integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di recupero, nei tipi di recupero e nella durata del processo di recupero; e) le metodologie e i dati utilizzati per la stima del fattore di conversione integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di sorveglianza del margine non utilizzato; f) la serie di dati utilizzata per la stima dei parametri di rischio comprenda i dati rilevanti dell’ultimo periodo di osservazione, aggiornati almeno con cadenza annuale; g) i progressi tecnologici e le altre informazioni pertinenti siano integrati nelle stime dei parametri di rischio.
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Revisione delle stime (Art. 43 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo