Art. 42
Requisiti in materia di dati
In vigore dal 20 ott 2021
Requisiti in materia di dati
1. Nel valutare l’osservanza dei requisiti generali per il processo di stima di cui all’articolo 179 del regolamento (UE) n. 575/2013, i dati utilizzati per la quantificazione dei parametri di rischio e la qualità di tali dati, l’autorità competente accerta:
a)
la completezza dei dati quantitativi e qualitativi e delle altre informazioni in relazione ai metodi utilizzati per la quantificazione dei parametri di rischio, al fine di garantire che siano utilizzate tutta la pertinente esperienza storica e tutte le evidenze empiriche;
b)
la disponibilità dei dati quantitativi che forniscono una disaggregazione delle esperienze di perdita in base ai fattori che determinano i rispettivi parametri di rischio, di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
la rappresentatività dei dati utilizzati per stimare i parametri di rischio per taluni tipi di esposizione;
d)
l’adeguatezza del numero delle esposizioni incluse nel campione e la durata del periodo storico di osservazione di cui agli , utilizzati per la quantificazione al fine di garantire che le stime dell’ente siano accurate e solide;
e)
la giustificazione e la documentazione di tutte le operazioni di pulizia dei dati, comprese le eventuali osservazioni escluse dalla stima e la conferma che tali esclusioni non distorcono la quantificazione del rischio; per le stime della PD, in particolare, la giustificazione e la documentazione dell’impatto della pulizia dei dati sul tasso di default medio di lungo periodo;
f)
la coerenza tra le serie di dati utilizzate per la stima dei parametri di rischio, in particolare in relazione alla definizione di default, al trattamento dei default, compresi i molteplici default di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, e alla composizione del campione.
2. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente valuta la rappresentatività dei dati utilizzati per stimare i parametri di rischio per taluni tipi di esposizione valutando:
a)
la struttura delle esposizioni coperte da ciascun modello di rating e le diverse caratteristiche di rischio dei debitori o delle operazioni, e se il portafoglio corrente è, nella misura richiesta, comparabile ai portafogli che costituiscono la serie di dati di riferimento;
b)
la comparabilità dei requisiti vigenti per la sottoscrizione e il recupero con quelli applicati alla data della serie di dati di riferimento;
c)
la coerenza della definizione di default nel periodo di osservazione:
i)
quando la definizione di default è stata modificata durante il periodo di osservazione, la descrizione degli aggiustamenti effettuati per conseguire il prescritto livello di coerenza con la definizione di default vigente;
ii)
quando le definizioni di default vigenti nelle varie giurisdizioni in cui opera l’ente differiscono tra loro, l’adeguatezza delle misure e della cautela adottate dall’ente;
d)
quando per la quantificazione dei parametri di rischio sono utilizzati dati esterni o dati aggregati tra enti, la pertinenza e l’adeguatezza di tali dati per le esposizioni, i prodotti e il profilo di rischio dell’ente nonché la definizione di default;
e)
quando i dati esterni o aggregati non sono coerenti con la definizione interna di default dell’ente, la descrizione degli aggiustamenti apportati dall’ente ai dati esterni o aggregati per conseguire il prescritto livello di coerenza con la definizione interna di default.
3. Nel valutare la qualità dei dati aggregati tra enti che vengono utilizzati per quantificare i parametri di rischio, l’autorità competente applica la metodologia di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 oltre ad accertare l’osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 179, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:439:oj#art-42